giovedì 19 gennaio 2012

"Nelle aree industriali si fa industria, non commercio !", lo dice il Commissario del COASIV


Riceviamo e pubblichiamo
Il COASIV, in relazione alle notizie riportate dalla stampa sulla propria attività istituzionale e sulle finalità delle aree industriali di propria competenza, intende precisare e puntualizzare quanto segue.
Nelle more del riordino delle funzioni in materia di aree produttive di cui alla L.R. 23/2011, Il COASIV ha da statuto il compito di favorire il sorgere di nuove iniziative industriali nel comprensorio di sua competenza nel rispetto delle norme statali e regionali e, in particolare, da quanto stabilito nelle NTA (Norme Tecniche Attuative) al PRT (Piano Regolatore Territoriale) dell’Area di Sviluppo Industriale.
Ai sensi dell’art. 1, comma 50 della L.R. 11/2008 (Nuove norme in materia di commercio), così come modificato dall’art. 35, comma 1, lettera b), L.R. 17/2010, “non sono consentiti insediamenti di grandi superfici di vendita in deroga ai contenuti della presente legge. Non sono consentiti insediamenti di esercizi commerciali per la vendita al dettaglio nelle aree destinate ad insediamenti artigianali ed industriali. In tali aree è, comunque, consentita la vendita al dettaglio dei prodotti realizzati dalle aziende artigianali ed industriali ivi insediate”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 8, comma 1 delle NTA Consortili è stabilito che “in tutti gli agglomerati industriali, le aree libere destinate ad attrezzature commerciali all’ingrosso dovrà essere contenuta nel limite massimo del 5% della superficie complessiva di zona ad eccezione dell’agglomerato industriale di Punta Penna dove il limite massimo viene fissato al 10%”. Quanto sopra al fine di chiarire ogni aspetto inerente la programmazione territoriale e la relativa destinazione d’uso delle aree di competenza dello scrivente COASIV.
Bm/1/2012
Commissario Regionale CO.A.S.I.V.
  Avv. Mario Battaglia

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