riceviamo e pubblichiamo
ANCORA
SULLA VARIANTE ALLA STATALE 16
A proposito della Variante alla Statale 16, l’ANAS continua a parlare della possibile interferenza di un nuovo tracciato in un’area della Rete Natura 2000. È diventato davvero
ossessivo l’epistolariodell’ANAS
con formula infinitamente replicata che recita testualmente:
Nella
nota l’ANAS S.p.A ha dichiarato che tra i siti delle arre naturali protette,
come definite dalla L. 394/1991 e ai siti della Rete Natura 2000, per cui gli
impatti derivanti dall’attuazione del progetto potrebbero interferire vi è
l’area naturale:
-
ZSC “Foce Trigno – Marina di Petacciato IT7228221
ecc.
Se
l’Anas sa che l’area è protetta, per quale ragione chiede la possibilità di
passare? Non deve forse tener conto di ciò che è già stato ufficialmente
riconosciuto come area protetta? Per quale ragione l’Anas chiede di poter
soprassedere a un divieto? Il divieto vale per tutti: dai singoli a tutti gli
enti del complesso paesaggio burocratico nazionale. Ma è proprio il paesaggio
in quanto tale (sia burocratico, sia nazionale) che l’ANAS rifugge. Che lo si
voglia o meno, deve sempre essere un modo per superarlo. Il presidente
dell’AAST del Molise ha risposto all’ANAS con gli stessi argomenti che l’ANAS
già sapeva: che l’area protetta va dal confine con l’Abruzzo (Formale del
Molino), a partire dal livello del mare fino ai 90 m. s.l.m. della
propaggine calanchiva. E allora: si può sapere il perché di una domanda quando
già si ha la risposta? La procedura di valutazione dell’impatto ambientale? Si
tratta di una zona SIC e l’ANAS dovrebbe già sapere (come già sa) di che cosa
si tratta. Non vi sono dubbi: è sufficiente andare di là dal confine
occidentale della SIC e la soluzione è già pronta.
Ma
diamine! Perché si vanno cercando gli ostacoli quando possono essere
tranquillamente evitati? La risposta, ovviamente, deve essere data da chi li
cerca!
Mi
limito a ricordare che il SIC è un concetto definito dalla direttiva
comunitaria n. 43 del 21 maggio 1992, (92/43/CEE)[ relativo alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche,
nota anche come Direttiva "Habitat", recepita in Italia a partire dal
1997 che
-
contribuisce
in modo significativo a mantenere o ripristinare una delle tipologie di habitat
definite nell'Allegato I[non chiaro] o a mantenere in uno stato di
conservazione soddisfacente una delle specie definite nell'Allegato II della
direttiva Habitat[;
-
può
contribuire alla coerenza e connettività della rete di Natura 2000;
-
contribuisce
in modo significativo al mantenimento della biodiversità della regione in cui
si trova.
Secondo
quanto stabilito dalla direttiva, ogni stato membro della Comunità europea deve
redigere un elenco di siti (i cosiddetti pSIC, proposte di siti di importanza
comunitaria) nei quali si trovano habitat naturali e specie animali (esclusi
gli uccelli previsti nella direttiva 79/409/CEE o direttiva Uccelli) e
vegetali. Sulla base di questi elenchi, e coordinandosi con gli stati stessi,
la Commissione redige un elenco di siti d'interesse comunitario (SIC). Entro
sei anni dalla dichiarazione di SIC l'area deve essere dichiarata dallo stato
membro zona speciale di conservazione (ZSC). L'obiettivo è quello di creare una
rete europea di ZSC e zone di protezione speciale (ZPS) destinate alla
conservazione della biodiversità denominata Natura 2000 in cui l’area di
cui si parla è già
inscritta.
Ora,
se la cosa non è chiara, ciò vuol dire che l’appartenenza dell’area in
questione a SIC-Natura 2000 comporta di per sé già l’accertamento di
avvenuta valutazione dell’impatto ambientale. Dunque, non si capiscono le
ragioni di una tiritera che non conduce da nessuna parte. La risoluzione
del
problema è in re ipsa! E come diceva un tale, «il resto è silenzio».
Luigi Murolo
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