C O M U N I C A T O S T A M P A
Sentenza TAR su Es.Cal non va strumentalizzata
L’organo di giustizia amministrativa ha
fondato il rigetto solo sulla base dell’inammissibilità del principio di
“silenzio assenso”. Riconosciuta a pieno titolo e legittimata, l’Associazione
Occupazione Ambiente Sviluppo Industriale Oasi di Vasto.
Le sentenze più che commentate a piacimento, vanno lette e analizzate,
sulla base del dispositivo e delle motivazioni, senza fare demagogia spicciola.
Il Tribunale Amministrativo Regionale, sezione staccata di Pescara, ha
accolto il ricorso delle associazioni ambientaliste, annullando, di fatto, il
parere favorevole relativo alla Valutazione di Incidenza Ambientale, emesso il
15.01.2018 dagli uffici del comune di Vasto, a favore della EsCal, solo e
esclusivamente sulla base di un presupposto, meramente, amministrativo. Va
detto a chiare lettere che sull’impianto della Es.Cal, nelle 27 pagine di
sentenza, non si ravvisa neanche una riga nel merito del suo funzionamento o di
una eventuale minaccia per il territorio. E’ ormai chiaro, anche ai detrattori
più indefessi, che la Es.Cal si occupa di produzione di leganti idraulici a
freddo e non ha nulla a che vedere con la tipologia dei cementifici
tradizionali.
Il TAR ha eccepito sull’operato dei competenti uffici comunali che
dovevano, sulla base della normativa vigente, necessariamente, perfezionare il
procedimento autorizzativo, acquisendo il parere del Comitato di gestione della
riserva regionale di Punta Aderci. I giudici hanno ritenuto insussistente il
presupposto di inerzia, da parte del Comitato di Gestione, e che comunque a
riguardo, il parere del Comitato rivestiva connotazione obbligatoria e
vincolante. Un passaggio amministrativo dove non trova applicazione il termine
dei sessanta giorni dalla domanda, in cui si matura, in assenza di risposta, il
“silenzio assenso”.
Nella stessa sentenza il TAR ha ufficializzato il ruolo dell’Associazione
OASI “Occupazione Ambiente Sviluppo Industriale” di Vasto che si era costituita
“ad opponendum” nel ricorso amministrativo tra le parti. Nel dispositivo si
legge testualmente: “Ritiene il Collegio
che, contrariamente a quanto dedotto, rispetto ai motivi di intervento
proposti, va riconosciuta la legittimazione dell’Associazione intervenuta quale
ente esponenziale dell’interesse comune degli operatori economici insediati
nella medesima area industriale della controinteressata, in quanto portatori
della medesima situazione soggettiva volta a sorreggere un’interpretazione
della normativa ambientale compatibile con la tutela della loro rispettiva
libertà di iniziativa economica e con le finalità di valorizzazione dell’area
potenzialmente confliggenti con gli interessi fatti valere dagli enti
ricorrenti”. Così come l’organo di giustizia amministrativa ha tenuto a
precisare: “Nella specie l’Associazione intervenuta ha rappresentato in atti la
titolarità della situazione soggettiva per la cui tutela è intervenuta nel
giudizio, attraverso l’allegazione dell’Atto costitutivo e dello Statuto nel
cui scopo rientra la promozione e la salvaguardia di un modello di sviluppo
durevole e sostenibile tra il sistema industriale ed i valori ambientali”.
A questi che sono i fatti riportati nella sentenza si propongono però
alcune riflessioni e domande:
1) sono risibili e solo demagogiche le
giustificazioni addotte dall’Amministrazione Comunale di Vasto, che non si è
costituita in giudizio, screditando la propria struttura amministrativa e il
relativo operato dei suoi uffici che avevano, invece, istruito il procedimento
con rilascio convinto a favore della EsCal
del parere favorevole relativo alla Valutazione di Incidenza Ambientale;
2) comportamento corretto e imparziale,
di una pubblica amministrazione, vorrebbe che a fronte della decisione TAR, si
ponga in essere ogni azione atta a ristabilire la correttezza dell’operato
amministrativo, per esempio acquisendo il parere del Comitato di Gestione e
definendo nei giusti termini il relativo procedimento;
3) come pensa, l’amministrazione
comunale di Vasto, di ristabilire un’equità di trattamento e ascolto tra tutti
gli stakeholder, a fronte della decisione del TAR che ha, di fatto,
riconosciuto e legittimato l’esistenza e l’operato dell’Associazione OASI mai
interpellata dal giorno della sua costituzione?
4) per quanto tempo ancora, su
problematiche serie e concrete, che minano lo sviluppo e il consolidamento
socioeconomico della città di Vasto, si pensa possa pagare una politica
ondivaga infarcita di demagogia?
5) con quale spirito la stessa
amministrazione comunale promuove la Zes (Zona Economica Speciale), per
rilanciare l’economia e lo sviluppo occupazionale del territorio, e dall’altra
auspica una completa rivisitazione della zona industriale di Punta Penna? IL
DIRETTIVO O.A.S.I.
Nessun commento:
Posta un commento