In seguito al Consiglio dei Ministri n.46 del 23/01/2015, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24/01/2015 il DL n 4 del 24/01/2015 che rivede l’IMU agricola per il 2015 con effetti anche sul 2014. Sulla base dell” Elenco comuni italiani” in vigore al 1 gennaio 2015 pubblicato sul sito internet dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) http://www.istat.it/it/archivio/6789, il comune di Vasto non risulta essere comune montano o parzialmente montano; pertanto tutti coloro che
posseggono terreni agricoli nel nostro comune sono tenuti al versamento dell’Imu.
CHI DEVE VERSARE L’IMU SUI TERRENI
Tutti i proprietari di terreni sono tenuti al versamento IMU applicando l’aliquota base del 7,60 per mille, non avendo approvato per il 2014 una specifica aliquota per i terreni agricoli.
COME CALCOLARE L’IMPOSTA
Per i terreni agricoli il coefficiente di rivalutazione è del 25% e il moltiplicatore è 135.
Il calcolo dell’imponibile è: reddito dominicale *1,25*135; al quale si applica l’aliquota base del 7,60 per mille
Coltivatori diretti e Imprenditori Agricoli Professionali(IAP)
Per i terreni posseduti e condotti da CD e IAP il moltiplicatore è 75(legge 147/2013 comma 707) e quindi il calcolo dell’imponibile è: reddito dominicale *1,25*75; al quale si applica l’aliquota base del 7,60 per mille.
I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000;
d)nessuna riduzione se il valore eccede euro 32.000:
(comma 8 bis DL201/2011);
L'imposta si calcola a partire dal valore imponibile dei terreni e in base a percentuale e periodo di possesso.
Qualora i terreni siano concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, al proprietario del terreno non sarà applicata alcuna riduzione. Pertanto il moltiplicatore da utilizzare sarà 135.
SCADENZA E TERMINI PER IL VERSAMENTO
Il 10 febbraio 2015 scade il termine per il versamento dell’imposta IMU sui terreni da effettuarsi in un unica soluzione ( intero importo annuale 2014); codice tributo “, codice catastale “ E .
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