martedì 23 dicembre 2014

Separazioni e divorzi davanti allo Stato Civile del Comune

Di cosa si tratta
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’li dicembre 2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Questa modalità è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
residenza di uno dei coniugi.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).

A decorrere dal 22.12.2014, sarà possibile fissare un appuntamento con l’Ufficio di Stato Civile ai seguenti numeri telefonici:
0873-309348, 0873-309310 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12.30, il pomeriggio del giovedì dalle ore 16.30 alle ore .18.00).

All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a euro 16,00, secondo quanto stabilito con Deliberazione di Giunta n. 370 del 17 dicembre 2014.

MODULO DI RICHIESTA AVVIO PROCEDIMENTO

La richiesta può essere presentata da chi:

NON HA FIGLI MINORI,
NON HA FIGLI MAGGIORENNI ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI,
NON HA FIGLI INCAPACI,
NON HA FIGLI PORTATORI DI HANDICAP,
NON INTENDE STABILIRE NESSUN PATTO DI TRASFERIMENTO PATRIMONIALE

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