L’importo da versare può essere conteggiato mediante l’utilizzo del calcolatore presente sul sito del Comune di Vasto all’indirizzo: http://servizi.comune.vasto.ch.it/ici_calcolo/, applicando le aliquote stabilite dal Comune con delibera del Consiglio Comunale .
tutti i dettagli >>>
AI
CONTRIBUENTI
AVVISO
AI CONTRIBUENTI
Scadenze pagamento imposta IMU
Si ricorda ai gentili contribuenti che entro il 16 dicembre dovrà
essere effettuato il pagamento del saldo IMU
L’importo da versare può essere
conteggiato mediante l’utilizzo del calcolatore
presente sul sito del Comune di Vasto all’indirizzo:
http://servizi.comune.vasto.ch.it/ici_calcolo/, applicando le aliquote
stabilite dal Comune con delibera del Consiglio Comunale N.78 del 26/09/2014
ALIQUOTE
DELIBERATE
4,5 per mille
DETRAZIONE
|
ALIQUOTA
PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE - CATEGORIA A/1 A/8 A/9
Si
intende, per effettiva abitazione principale, l’immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel
quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
L’aliquota
si applica anche alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2,
C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate.
Si
applica l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale all’unità
immobiliare di categoria A/1 A/8 A/9 posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto
di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata.
Dall’imposta
dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del
suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il
quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica.
|
9,6 per mille
|
fabbricati
abitativi di categoria A ( tranne gli A10) e di quelli classificati nella
categoria catastale C/2, C/6 e C/7, non adibiti ad abitazione principale
|
4,5 per mille
|
In
favore dei possessori di immobili ad uso abitativo che vengono locati
mediante la stipula di un contratto a canone “concordato”, formato sulla base
degli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della legge
Al
fine dell’applicazione dell’aliquota agevolata, i contribuenti interessati
dovranno presentare al Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, l’apposito
modello con il quale si comunica che l’immobile e’ stato concesso in
locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge
Le
comunicazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi
purché non si verifichino variazioni dai dati precedentemente comunicati.
In
caso di proroga e/o rinnovo il contribuente sarà tenuto a segnalare il nuovo
periodo di locazione concordata.
|
7,7 per mille
|
per gli immobili appartenenti alla categoria
catastale C ( con esclusione di quelli identificati alle categorie C/2, C/6 e
C/7)
|
8,1 per mille
|
per tutte le altre tipologie di immobili non
compresi nelle altre aliquote.
|
Il saldo va
versato con modello F24 con i seguenti codici:
-
3912 IMU su
abitazione principale: A1,A8,A9 e relative pertinenze;
-
3913 IMU per fabbricati
rurali ad uso strumentale;
-
3916 IMU per le
aree fabbricabili;
-
3918 IMU per gli
altri fabbricati;
-
3923
IMU-INTERESSI DA ACCERTAMENTO
-
3924 IMU-SANZIONI
DA ACCERTAMENTO
Si precisa, altresì, che i contribuenti i quali non
ancora provvedono al pagamento della rata di acconto, possono regolarizzare la
propria posizione previo versamento con ravvedimento operoso. In tal caso le
sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta.
Il contribuente non è tenuto al versamento qualora l’importo
annuale dovuto è inferiore o uguale a € 12 (dodici).
AVVISO
AI CONTRIBUENTI
Scadenze pagamento imposta TASI
Si ricorda ai gentili contribuenti che entro il 16 dicembre dovrà
essere effettuato il pagamento del saldo TASI
L’importo
da versare può essere conteggiato mediante l’utilizzo del calcolatore presente sul sito del Comune di Vasto
all’indirizzo: http://servizi.comune.vasto.ch.it/ici_calcolo/, applicando le
aliquote stabilite dal Comune con delibera del Consiglio Comunale N.70 del
08-09-2014.
ALIQUOTE
DELIBERATE
Aliquota per abitazione principale e relative
pertinenze così come definite dall’art.13, comma 2, del D.L. 201/2011,
convertito in legge 214/2011
|
1,0 per mille
|
Aliquota per tutti gli altri fabbricati
|
1,0 per mille
|
Aliquota per i fabbricati produttivi di categoria D
|
1,0 per mille
|
Aliquota per le aree fabbricabili
|
1,0 per mille
|
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali
|
1,0 per mille
|
Il saldo è pari al 50% dell’importo dovuto per
l’intero anno e va versato con modello F24 con i seguenti codici:
-
3958 TASI su
abitazione principale e relative pertinenze;
-
3959 TASI per
fabbricati rurali ad uso strumentale;
-
3960 TASI per le
aree fabbricabili
-
3961 TASI per
altri fabbricati
-
3962
TASI-INTERESSI DA ACCERTAMENTO
-
3963
TASI-SANZIONI DA ACCERTAMENTO
Per coloro che non hanno ancora provvedono al
pagamento della rata di acconto, la cui
scadenza era prevista lo scorso 16 GIUGNO, possono comunque regolarizzare
la propria posizione previo versamento, con ravvedimento operoso, di quanto
dovuto. In tal caso le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati
unitamente all’imposta dovuta.
Si rammenta, altresì, che nel caso in cui l’unità immobiliare sia
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare, la quota di imposta dovuta dal proprietario sarà pari al 75%
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta e la quota di imposta dovuta
dall’occupante sarà pari al 25% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta.
Il contribuente non è tenuto al versamento qualora l’importo
annuale dovuto è inferiore o uguale a € 6 (sei).
Nessun commento:
Posta un commento