domenica 7 dicembre 2014

Il 16 la scadenza di IMU e TASI: famiglie preoccupate

Si ricorda che entro il 16 dicembre dovrà essere effettuato il pagamento del saldo IMU  e TASI
L’importo da versare può essere conteggiato mediante l’utilizzo del calcolatore presente sul sito del Comune di Vasto all’indirizzo: http://servizi.comune.vasto.ch.it/ici_calcolo/, applicando le aliquote stabilite dal Comune con delibera del Consiglio Comunale .
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AI CONTRIBUENTI

 Scadenze pagamento imposta IMU


Si ricorda ai gentili contribuenti che entro il 16 dicembre dovrà essere effettuato il pagamento del saldo IMU

L’importo da versare può essere conteggiato mediante l’utilizzo del calcolatore  presente sul sito del Comune di Vasto all’indirizzo: http://servizi.comune.vasto.ch.it/ici_calcolo/, applicando le aliquote stabilite dal Comune con delibera del Consiglio Comunale N.78 del 26/09/2014

ALIQUOTE DELIBERATE








4,5 per mille












DETRAZIONE
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE - CATEGORIA A/1 A/8 A/9

Si intende, per effettiva abitazione principale, l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
L’aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.




Si applica l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale all’unità immobiliare di categoria A/1 A/8 A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.




9,6 per mille


fabbricati abitativi di categoria A ( tranne gli A10) e di quelli classificati nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7, non adibiti ad abitazione principale





4,5 per mille



In favore dei possessori di immobili ad uso abitativo che vengono locati mediante la stipula di un contratto a canone “concordato”, formato sulla base degli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui tutti i conduttori intestatari del contratto abbiano stabilito la propria residenza.
Al fine dell’applicazione dell’aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, l’apposito modello con il quale si comunica che l’immobile e’ stato concesso in locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “a titolo di abitazione principale” indicando altresì gli identificativi catastali, gli estremi di registrazione dell’atto, il nome del conduttore nonché la data di inizio e cessazione del contratto di locazione concordata, allegando copia del contratto registrato ed asseverato.
Le comunicazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino variazioni dai dati precedentemente comunicati.
In caso di proroga e/o rinnovo il contribuente sarà tenuto a segnalare il nuovo periodo di locazione concordata.



7,7 per mille


per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C ( con esclusione di quelli identificati alle categorie C/2, C/6 e C/7)



8,1 per mille


per tutte le altre tipologie di immobili non compresi nelle altre aliquote.  



     Il saldo va versato con modello F24 con i seguenti codici:

-         3912 IMU su abitazione principale: A1,A8,A9 e relative pertinenze;
-         3913 IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale;
-         3916 IMU per le aree fabbricabili;
-         3918 IMU per gli altri fabbricati;
-         3923 IMU-INTERESSI DA ACCERTAMENTO
-         3924 IMU-SANZIONI DA ACCERTAMENTO

Si precisa, altresì, che i contribuenti i quali non ancora provvedono al pagamento della rata di acconto, possono regolarizzare la propria posizione previo versamento con ravvedimento operoso. In tal caso le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta.

Il contribuente non è tenuto al versamento qualora l’importo annuale dovuto è inferiore o uguale a € 12 (dodici).



AVVISO AI CONTRIBUENTI

Scadenze pagamento imposta TASI


Si ricorda ai gentili contribuenti che entro il 16 dicembre dovrà essere effettuato il pagamento del saldo TASI

L’importo da versare può essere conteggiato mediante l’utilizzo del calcolatore  presente sul sito del Comune di Vasto all’indirizzo: http://servizi.comune.vasto.ch.it/ici_calcolo/, applicando le aliquote stabilite dal Comune con delibera del Consiglio Comunale N.70 del 08-09-2014.

ALIQUOTE DELIBERATE

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall’art.13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011
1,0 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati
1,0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di categoria D
1,0 per mille
Aliquota per le aree fabbricabili
1,0 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali
1,0 per mille

Il saldo è pari al 50% dell’importo dovuto per l’intero anno e va versato con modello F24 con i seguenti codici:
-         3958 TASI su abitazione principale e relative pertinenze;
-         3959 TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale;
-         3960 TASI per le aree fabbricabili
-         3961 TASI per altri fabbricati
-         3962 TASI-INTERESSI DA ACCERTAMENTO
-         3963 TASI-SANZIONI DA ACCERTAMENTO

Per coloro che non hanno ancora provvedono al pagamento della rata di acconto, la cui scadenza era prevista lo scorso 16 GIUGNO, possono comunque regolarizzare la propria posizione previo versamento, con ravvedimento operoso, di quanto dovuto. In tal caso le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta.
Si rammenta, altresì, che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dal proprietario sarà pari al 75% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta e la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 25% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta.


Il contribuente non è tenuto al versamento qualora l’importo annuale dovuto è inferiore o uguale a € 6 (sei).

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