“Il
Consiglio regionale ha approvato le norme per l’attuazione dell’articolo 5 del
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, sulle prime disposizioni urgenti per l’economia,
che agevoleranno la riqualificazione
degli edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione
o da rilocalizzare e lo sviluppo della efficienza energetica e delle fonti rinnovabili; la
razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e la promozione della
riqualificazione delle aree degradate”. Il Consigliere regionale di Rialzati
Abruzzo Antonio Prospero commenta il contenuto della legge regionale
sull’edilizia che, adesso,
passa all’attenzione dei vari Consigli comunali.
Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione di questa
legge, infatti, i Comuni possono decidere di avvalersi di queste norme o di escluderne l’applicabilità.
“Sgomberiamo
subito il campo da ogni dubbio. Questa legge ha tre obiettivi: muovere
l’economia della nostra Regione in ambito edilizio, agevolare i cittadini che
intendono ristrutturare i loro immobili e garantire ai Comuni, attraverso la
premialità, l’introito di somme importanti per i loro bilanci”. Per favorire le
azioni di riqualificazione urbana, al fine di migliorare la qualità del
patrimonio edilizio esistente, questa legge regionale prevede la possibilità di
interventi di ristrutturazione, ampliamento e di demolizione e/o ricostruzione
con realizzazione, quale misura premiale, di un aumento di volumetria rispetto
a quella legittimamente esistente. Gli interventi, anche in deroga agli
strumenti urbanistici vigenti, sono soggetti esclusivamente al rispetto della
densità edilizia e dei parametri di altezza e di distanza stabiliti dagli
articoli 7, 8 e 9 del D.M. n. 1444/1968 per le singole zone territoriali
omogenee, come individuate dall’articolo 2 dello stesso D.M. n. 1444/1968. Gli
interventi di ricostruzione con premialità che superino il 20 per cento del
volume sugli edifici residenziali ed il 10 per cento di superficie per gli
immobili ad uso non residenziale devono rispettare le altezze massime e le
distanze minime previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti. Fermo
restando il rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, e di quelle relative all’efficienza energetica, alla tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema, sono in ogni caso esclusi:
a) gli edifici eseguiti in assenza
di titolo abitativo edilizio o in totale difformità o con variazioni essenziali
rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati
rilasciati titoli in sanatoria;
b) gli edifici collocati all’interno
dei centri storici individuati come zone territoriali omogenee classificate
“A”, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, o ad esse assimilabili, come
definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del
territorio comunali;
c) gli edifici e i tessuti edilizi
definiti di valore storico, culturale ed architettonico riconosciuti di pregio
per il loro valore architettonico, tipologico e culturale dagli atti di governo
del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;
d) gli edifici situati in aree
soggette a vincoli di in edificabilità assoluta dagli atti di pianificazione
territoriale o comunque ricadenti in aree a pericolosità geologica o idraulica
in cui i piani di bacino e i piani di assetto idrogeologico non ammettono la
realizzazione di interventi di ampliamento;
e) i beni individuati ai sensi degli
articoli 136 e 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
f) gli edifici vincolati quali
immobili di interesse storico ai sensi della parte II del Codice dei beni
culturali e del paesaggio.
In favore degli interventi di ristrutturazione,
ampliamento o di demolizione e successiva ricostruzione, di immobili
residenziali, i Comuni riconoscono, quale misura premiale, una volumetria
supplementare nella misura del 20 per cento della volumetria edificata
esistente, fermo restando il rispetto degli standard minimi previsti dal D.M.
1444/68, al momento dell’entrata in vigore della presente legge. L’incremento volumetrico può essere aumentato
fino a raggiungere il 40 per cento, laddove il proprietario reperisca gli standard
necessari per l’ampliamento, ovvero provveda alla monetizzazione degli standard
richiesti mediante pagamento al Comune di una somma commisurata al costo di
acquisizione di altre aree equivalenti per estensione e comparabili per
ubicazione e destinazione a quelle per le quali sussiste l’obbligo di cessione.
Vasto, lì 22.9.2012
Antonio Prospero (Rialzati Abruzzo)

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