sabato 10 marzo 2012

Il TAR da' ragione a Forte: bisogna rincontare le schede delle elezioni regionali


Al presidente del consiglio di Vasto mancano 33 voti, rispetto a Caramanico (ora a SEL, con i voti del PD)  

riceviamo e pubblichiamo
ELEZIONI REGIONALI 2008: IL TAR HA ORDINATO IL RICONTEGGIO DELLE SCHEDE E DEI VOTI
I sottoscritti avvocati Giuseppe Gileno e Vincenzo Mastrangelo, comunicano agli organi di stampa in indirizzo che il Tar d’ABRUZZO (sede de L’Aquila) in accoglimento del ricorso elettorale da essi presentato nell’interesse del loro assistito Giuseppe FORTE, risultato il primo dei non eletti nelle liste del Partito Democratico con uno scarto di appena 33 voti rispetto a Franco CARAMANICO (oggi approdato nelle file di SEL), nelle elezioni regionali del dicembre 2008, ha disposto il riconteggio delle schede e dei voti. Una verifica, sia pure
parziale, era già stata disposta in precedenza dai giudici amministrativi, in esito alla quale erano state riscontrate gravi irregolarità in diverse sezioni elettorali del Comune di Vasto ed in particolare la non corrispondenza tra il numero e quello delle schede scrutinate. Nonostante le gravi irregolarità riscontrate, per le quali era stata notiziata anche la competente autorità giudiziaria, “per l’ipotesi di fatti penalmente rilevanti, connessi al difetto di corrispondenza tra il numero dei votanti e quello delle schede scrutinate”, i giudici amministrativi, decidevano inopinatamente di respingere comunque il ricorso. La decisione veniva ritualmente impugnata dal loro assistito innanzi al Consiglio di Stato, che la annullava disponendo il rinvio della causa nuovamente al TAR Abruzzo. Ora lo stesso TAR, in diversa composizione, ha ritenuto di dover estendere la verifica anche alle altre sezioni per le quali erano state denunciate altrettante gravi violazioni per la erronea mancata attribuzione di numerosi voti di preferenza espressi dai cittadini vastesi in favore del loro assistito. I sottoscritti difensori sottolineano come la decisione assunta dai nuovi giudici sia particolarmente significativa perché rivelatrice della seria attendibilità delle gravi irregolarità denunciate dal loro assistito.
Si acclude copia della anzidetta ordinanza.
Vasto, 10 marzo ’12.
Avv. Giuseppe Gileno -Vincenzo Mastrangelo

Copia dell’ordinanza

N. 00162/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00067/2009 REG.RIC.           
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 67 del 2009, proposto da:

Giuseppe Forte, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Mastrangelo, Giuseppe Gileno, con domicilio eletto presso Enrico Avv. Marinucci in L'Aquila, via Pescara, 2/4;

contro
Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T., Prefettura L'Aquila;
nei confronti di
Franco Caramanico, rappresentato e difeso dagli avv. Diego De Carolis, Ugo Di Silvestre, con domicilio eletto presso Tullio Avv. Buzzelli in L'Aquila, via S. Basilio 3;
per l'annullamento
PER L'ANNULLAMENTO IN PARTE QUA DELL'ATTO DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO PER LA CIRCOSCRIZIONE DI CHIETI INTERVENUTO IL GIORNO 8 GENNAIO 2009...

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Franco Caramanico;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 febbraio 2012 il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che ai fini della decisione si renda necessario disporre verificazione,
Ritenuto di affidare l’incombente alla Prefettura di Chieti;
Ritenuto di incaricare la suddetta Prefettura di procedere alla verifica del numero di schede corrispondenti alle caratteristiche di cui alle pagg. 4-16 del ricorso con esclusivo riferimento alle sezioni elettorali ivi indicate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, L’Aquila,
Dispone la predetta verificazione, con facoltà delle parti, tempestivamente preavvisate, di presenziare alle operazioni;
Assegna il termine di 90 (novanta) giorni per il deposito della relazione conclusiva a cui saranno allegate le relative schede elettorali;
Fissa per la trattazione del ricorso l’udienza del 11 luglio 2012
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente FF
Elvio Antonelli, Consigliere
Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore






L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



1 commento:

Davide Delle Donne ha detto...

e menomale che il T.A.R. ....e' veloce! Gia' ...veloce come una lumaca in salita!