CANCELLAZIONE PRESIDENTI DI SEGGIO, IL COMUNE “ELEZIONI VALIDE”
“Errori formali che non producono errori sostanziali”
Il procedimento elettorale è un orologio perfetto, disciplinato da norme – non soggette ad
interpretazione per analogia – che precisano il ruolo e i compiti di ogni soggetto che vi partecipi, affidando le funzioni di verifica e di controllo ad Uffici pubblici ben determinati.
Chiunque scorra quelle leggi, che dal 1951 regolamentano le diverse consultazioni elettorali, potrà intravedere l’equilibrato bilanciamento delle competenze tra Uffici governativi e Uffici giudiziari.
A questi ultimi, in particolare, sono attribuite diverse funzioni di natura amministrativa, non giurisdizionale.
Presso la
Cancelleria della Corte d’Appello è depositato un albo delle persone idonee
all’ufficio di presidente di sezione elettorale (art. 1 L. 53/1990) aventi i
requisiti previsti nell’art. 1 della legge n.136/1956.
Per quanto concerne
le elezioni degli organi delle amministrazioni comunali per i comuni sopra i
15.000 abitanti, le norme prescrivono la costituzione di una Commissione
Elettorale Circondariale, presieduta da un magistrato del Tribunale nel cui
circondario ricade il Comune interessato, alla quale sono affidate,
preliminarmente, le funzioni di verifica ed ammissione delle liste e delle
candidature, nonché, successivamente, le funzioni di raccolta di tutti i voti espressi
in ciascuna delle sezioni elettorali e, infine, constatata la regolarità delle
operazioni, di proclamazione degli eletti.
Al presidente di
seggio, agli scrutatori, al Segretario e ai rappresentanti delle liste dei
candidati è affidata la funzione delle operazioni elettorali e, al termine
delle stesse, lo scrutinio delle schede votate.
L’art. 54 del D.P.R.
n. 570/1960 precisa che “il presidente di
sezione, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra
tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni
della sezione e sulla nullità dei voti.”
Le decisioni
definitive e utili alla proclamazione degli eletti sono competenza della
Commissione elettorale circondariale; avverso tali decisioni può essere proposto
ricorso in sede giurisdizionale, nei termini e nei modi prescritti.
Le due operazioni e
funzioni non possono e non devono essere confuse o sovrapposte.
Ancora più distinto
resta, infine, il ruolo degli uffici della Corte d’Appello, chiamati a valutare
l’idoneità dei Presidenti di sezione sotto il profilo formale e della redazione
dei verbali che accompagnano le operazioni elettorali nei seggi.
Di fronte a
incompletezze, manchevolezze, lacune o anche omissioni – sempre di natura
formale – l’Ufficio giudiziario distrettuale potrà procedere alla cancellazione
dall’Albo dei presidenti di seggio segnalati dalla Commissione circondariale
elettorale.
Insomma, sono
procedimenti e decisioni amministrative assolutamente distinti e diversi!
Volerli mischiare significa operare una confusione irreale; arrivare poi a
ingenerare dubbi sulla regolarità del voto significa mestare nel torbido con
finalità assolutamente antigiuridiche e antidemocratiche.
Le funzioni dei
presidenti di seggio sono una cosa; i risultati elettorali proclamati dalla
Commissione Circondariale sono altra cosa; i provvedimenti amministrativi
assunti dalla Corte d’Appello sono ancora altra cosa, e riguardano profili
formali relativi alla tempestività nello svolgimento delle operazioni
elettorali o alla compilazione di atti e verbali.
Stiano, dunque,
tranquilli i cittadini sulla vita democratica della città.
Stiano
tranquille anche altre figure di censori che utilizzano a sproposito i testi
delle leggi elettorali
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